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Titolo completo
La Germania e le regole del mercato europeo della difesa

Autori Filippo Trombini
Data pubblicazione
  • La nuova legge tedesca sugli acquisti militari amplia il riconoscimento degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, aprendo la strada a un possibile più frequente ricorso a deroghe alle regole europee.
  • La legge non autorizza automaticamente le deroghe: la loro necessità dovrà essere verificata caso per caso, alla luce delle norme europee.
  • I programmi europei Safe ed Edip stabiliscono altre regole sugli acquisti comuni, ma sugli acquisti finanziati con risorse nazionali gli Stati membri possono ricorrere a deroghe.


L’aumento delle spese militari nei paesi dell’Unione europea rende più rilevanti le regole che stabiliscono chi può concorrere alle commesse. Il riarmo europeo risponde infatti a un’esigenza comune, ma mette in gioco interessi non sempre coincidenti. I governi nazionali devono poter contare su forniture disponibili anche in caso di crisi, nonché sostenere le proprie industrie della difesa. Per le imprese, tuttavia, l’accesso ai mercati degli altri Stati offre una domanda più ampia su cui programmare la produzione. L’integrazione del mercato europeo della difesa dipende quindi anche da come queste esigenze vengono considerate nelle singole decisioni di acquisto.

In questo contesto è particolarmente rilevante il cambiamento in corso nell’approccio della Germania. Secondo le stime Nato per il 2025 la spesa tedesca per la difesa ammonta a 99,3 miliardi di euro, pari al 2,22 per cento del Pil. Dal 14 febbraio 2026 una nuova legge accelera gli acquisti della Bundeswehr, le forze armate tedesche, e precisa gli interessi di sicurezza che possono giustificare una deroga alle regole comuni europee. La distinzione che introduce tra produzione sul territorio federale e produzione in altri Paesi europei può incidere sulla possibilità delle imprese europee di ottenere commesse tedesche.

L’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) consente tale deroga, ma solo quando è necessaria per tutelare interessi essenziali di sicurezza. Il caso tedesco permette di esaminare come una legge nazionale può orientare l’applicazione delle regole comuni mentre l’Unione finanzia acquisti comuni e capacità produttive europee.

Dove arrivano gli interessi di sicurezza tedeschi?

Il paragrafo 2 della legge indica alle amministrazioni come individuare gli interessi essenziali di sicurezza per gli acquisti che disciplina, regolando a questo fine l’applicazione del paragrafo 107, comma 2, della legge tedesca contro le restrizioni alla concorrenza. Gli acquisti finalizzati a conseguire la prontezza della difesa europea o della Nato riguardano, “in linea di principio” (grundsätzlich), gli interessi essenziali di sicurezza della Germania.

La sicurezza degli approvvigionamenti assicurata dalla produzione di armi, munizioni e materiale bellico sul territorio federale, ivi compresa la creazione delle infrastrutture e delle capacità produttive necessarie, costituisce “di regola” (in der Regel) un interesse essenziale. Per la produzione sul territorio dell’Unione o della Nato il testo utilizza “sein kann”, ossia “può costituire” un interesse essenziale tedesco. Il criterio riguarda quindi il luogo di produzione, ossia quando l’impresa ha sede o proprietà estera.

La relazione governativa presenta queste disposizioni come chiarimenti interpretativi e collega il riferimento alla prontezza europea al Libro bianco sulla difesa europea, presentato nel 2025 dalla Commissione e dall’Alto rappresentante. Per la produzione nell’Unione o nella Nato precisa che la misura deve risultare necessaria, nel caso concreto, anche alla tutela degli interessi essenziali tedeschi. Aggiunge che, ogni volta che si utilizza l’eccezione, devono essere verificati gli altri presupposti dell’articolo 346 Tfue.

Il paragrafo 2 modifica però il punto di partenza per l’amministrazione tedesca: per alcune categorie di acquisti stabilisce infatti direttamente quando, di principio o di regola, gli interessi essenziali di sicurezza tedeschi sono interessati, ferma restando la verifica degli altri presupposti dell’articolo 346 Tfue. La legge fornisce così una qualificazione dell’interesse da tutelare che l’amministrazione può richiamare nella motivazione dell’acquisto. La necessità di derogare alle regole comuni richiede però una verifica distinta.

Quando la deroga è necessaria

L’articolo 346 del Tfue (paragrafo 1, lettera b), consente agli Stati membri di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. La norma vieta però che tali misure alterino la concorrenza nel mercato interno per i prodotti non destinati a fini specificatamente militari. La legislazione sugli appalti incontra quindi un limite scritto nel diritto primario dell’Unione, cioè nei Trattati. L’applicazione dell’eccezione rimane quindi soggetta alle condizioni del Trattato e al controllo dei giudici.

Nella causa sugli elicotteri Agusta, decisa l’8 aprile 2008 (C-337/05, punti 50-54), la Corte di giustizia europea esaminò la deroga per ragioni di riservatezza prevista dalla direttiva 93/36, rilevando che l’Italia non aveva dimostrato per quale motivo tali esigenze non potessero essere soddisfatte mediante una gara. Nella sentenza del 7 giugno 2012 relativa alla causa InsTiimi (C-615/10, punti 40-46), la Corte richiese alla Finlandia di verificare sia le caratteristiche oggettive della destinazione militare del bene sia la necessità di ricorrere alla deroga. La qualificazione legislativa dell’interesse non esaurisce infatti tale verifica.

Che cosa finanziano Safe ed Edip

Lo strumento Security Action for Europe (Safe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106, mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri. Tale sostegno richiede il rispetto di condizioni sugli acquisti comuni, sui contraenti e sull’origine dei componenti. Il considerando 38 salva espressamente il diritto degli Stati di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza conformemente all’articolo 346 Tfue.

Per gli appalti sostenuti da Safe, l’articolo 19 considera soddisfatta la condizione di urgenza derivante da una crisi, prevista dalla direttiva 2009/81/CE sugli appalti della difesa. Facilita così il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ferme le altre condizioni della direttiva. La procedura resta infatti disciplinata dalle regole comuni.

Il Programma per l’industria europea della difesa (European Defence Industry Programme, Edip), istituito dal regolamento (UE) 2025/2643, prevede sovvenzioni a carico del bilancio UE per sostenere gli acquisti comuni e le capacità industriali. Le azioni e le risorse sono definite nei programmi di lavoro adottati dalla Commissione con l’assistenza di un comitato degli Stati membri. Il programma 2026-2027 è stato adottato a marzo 2026 e aggiornato a ottobre.

Le condizioni di Safe ed Edip si applicano alle operazioni già sostenute. Un acquisto finanziato con risorse nazionali resta soggetto ai requisiti dell’articolo 346 Tfue qualora lo Stato invochi la deroga, il cui utilizzo su quel contratto non determina, di per sé, la perdita dei finanziamenti europei su altri contratti.

La Germania non figura tra i 19 Stati richiedenti i prestiti Safe. L’articolo 2 consente però anche agli altri Stati membri di partecipare ad acquisti comuni con i beneficiari. La Commissione riferisce che alcuni Stati non richiedenti hanno annunciato di voler partecipare. Un eventuale acquisto comune sostenuto da Safe cui partecipasse la Germania dovrebbe quindi rispettarne le condizioni.

Il controllo sulle scelte nazionali

Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il pacchetto di semplificazioni per la difesa (il cosiddetto “omnibus difesa”), già approvato dal Parlamento europeo il 16 settembre. Il testo modifica la direttiva 2009/81/CE, semplificando gli acquisti e agevolando la cooperazione. Nella dichiarazione congiunta che lo accompagna, Parlamento e Consiglio chiedono che, nell’ambito della revisione della direttiva, la valutazione d’impatto comprenda anche gli effetti delle misure volte a stimolare gli acquisti dalla base industriale e tecnologica europea della difesa.

Gli effetti della disposizione tedesca andranno verificati sui contratti nei quali viene applicata, nei limiti imposti dalla riservatezza. La nazionalità del fornitore e il volume degli acquisti collaborativi non consentono, da soli, di identificare il ricorso all’articolo 346 Tfeu.

Se nelle decisioni di acquisto la tutela degli approvvigionamenti fosse identificata soprattutto con la produzione sul territorio federale, le imprese che producono negli altri Paesi europei potrebbero trovare minori opportunità nel mercato tedesco. Il trattamento delle capacità produttive disponibili negli altri Paesi dell’Unione o della Nato sarà perciò uno degli aspetti da esaminare nelle motivazioni delle amministrazioni e nell’eventuale controllo giudiziario. Il caso tedesco sarà così un banco di prova per la capacità europea di conciliare gli interessi nazionali di sicurezza con la costruzione di un mercato europeo della difesa.


Filippo Trombini è socio dell’Istituto Affari Internazionali (IAI).

Dati bibliografici
Roma, IAI, novembre 2026, 4 p.
In
IAI Commentaries
Numero
26|49
ISBN/ISSN/DOI
10.82088/IAIcom2649